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Autonomie, del. 5/2022 – Indennità ad personam negli incarichi ex art. 110 TUEL


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 5/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “I quesiti relativi all’estensione dell’ambito soggettivo dell’indennità di cui al comma 3, art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo.”.

La questione di massima era stata sollevata, ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 174/2012, dalla Corte dei conti, Sez. Contr. per l’Emilia-Romagna, del. n. 271/2021, con particolare riferimento ai requisiti previsti dal citato comma 3 dell’art. 110 del TUEL per l’attribuzione, ad integrazione del trattamento economico spettante in base ai contratti collettivi per il personale degli enti locali, di un’indennità ad personam, “commisurata (…) anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.”

In merito all’aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, in considerazione degli orientamenti già espressi, nonché dei principi enunciati dalle Sezioni riunite in sede di controllo (in particolare nella deliberazione n. 54/2010/SSRR), la Sezione Autonomie ha preliminarmente ricordato che:

– “materie non strettamente riconducibili a quella della contabilità pubblica vadano in essa ricomprese limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, posto che non è dato estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali;

– “l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa”.

Ad avviso della Corte, con riferimento a tale profilo interpretativo, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella delibera n. 69/2017, richiamata dalla Sezione remittente, correttamente aveva dato seguito alla richiesta di parere relativa alla stessa indennità di cui al comma 3, art. 110 del TUEL ma attinente alla sottoposizione o meno della stessa al tetto di spesa previsto dal comma 236, art. 1, della legge di stabilità 2016, esulando da ogni valutazione circa la legittimità del conferimento dell’incarico.

Come evidenziato dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, la questione in argomento proposta dalla Sezione Contr. dell’Emilia-Romagna, invece, non pone problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti sopra indicati, concernendo esclusivamente la diversa tematica dell’indennità ex se, e, più in particolare, le condizioni che consentono la erogazione dell’assegno ad personam al personale assunto ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000.

Pertanto, secondo la deliberazione in commento, “in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del Legislatore.”

 

Leggi la deliberazione

CC 5-2022 Autonomie

 

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