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Piemonte, del. 34/2022 – Compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso


Un sindaco ha formulato un quesito riguardante l’interpretazione dell’art. 3, c. 13, della l. 56/2019, che disciplina la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali. In particolare, il comune chiede se:

– possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con l. 56/2019, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, c. 3, d.lgs. 165/2001;

– il citato compenso possa essere riconosciuto anche a personale non dirigenziale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 34/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 marzo 2022, hanno ritenuto condivisibili i recenti orientamenti della giurisprudenza contabile sulla materia.

In particolare, la Corte, richiamando la deliberazione della Sez. contr. Puglia, n. 174/2021 e della Sez. contr. Lombardia, n. 253/2021, ha evidenziato che dalla comparazione tra le disposizioni previgenti e quelle attuali e dall’intentio legislatoris desumibile dai lavori parlamentari, le modifiche legislative apportate alla norma in esame siano da interpretarsi nel senso di un restringimento dell’ambito dei destinatari della previsione normativa, limitandolo alle sole amministrazioni nazionali.

Pertanto, secondo la deliberazione in commento, le disposizioni, contenute nell’art. 3, commi 13 e 14, della l. 56/2019, così come novellati dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c) del d.l. 162/2019, che consentono l’erogazione dei compensi al presidente e ai membri della commissione esaminatrice dei concorsi, senza distinzione tra dipendenti dell’ente e di altre p.a., in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti (ex art. 24, c. 3, d.lgs. 165/2001), trovano applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali, trattandosi, quest’ultima, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica.

I magistrati contabili piemontesi concludono, con riferimento al primo quesito posto dall’ente istante, che non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 della l. 56/2019, e riguardo al secondo quesito che lo stesso risulta assorbito dal primo.

 

Leggi la Deliberazione

CC 34-2022 Piemonte

 

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