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Decreto Agosto: le novità in materia di lavoro


Articolo 30 – Incentivi per il personale sanitario

Tale disposizione ha modificato il comma 2, dell’articolo 1, del d.l. 18/2020, stabilendo che per l’attuazione dell’incremento delle risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto n. 18/2020.

Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, compresa l’erogazione delle indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018.


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