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Decreto Agosto: le novità in materia di lavoro


E’ stato pubblicato in G.U.  il d.l. 104/2020 concernente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cd. “Decreto Agosto”, in vigore dal 15 agosto 2020.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro. 

Articolo 3- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Tale disposizione ha previsto che in via eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare  l’emergenza  da COVID-19, per i datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore agricolo, che non richiedono i trattamenti  di cassa integrazione ordinaria, in deroga e gli assegni ordinari di cui all’articolo 1  del presente decreto e che abbiano già fruito,  nei  mesi  di  maggio  e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale  di  cui  agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18, ferma restando l’aliquota di computo  delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l’esonero dal  versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite  nei  predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi dovuti  all’INAIL, riparametrato  e  applicato  su   base   mensile.

L’esonero può essere riconosciuto  anche ai datori di lavoro  che  hanno  richiesto  periodi  di  integrazione salariale ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020, collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio 2020.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di cui sopra si applicano i divieti di cui all’articolo 14  del  presente decreto, fra cui  la preclusione dell’avvio delle procedure di  cui  agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,   la sospensione delle procedure pendenti avviate  successivamente  alla data del 23 febbraio 2020, la preclusione della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e la sospensione delle procedure in corso di cui all’articolo  7 della medesima legge.


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