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Decreto Agosto: le novità in materia di lavoro


Articolo 14 – Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivoLa norma in commento ha disposto che:

  • Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza sanitaria o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (ex art. 3 del presente decreto) resta precluso l’avvio delle procedure  per la dichiarazione di mobilità, di licenziamenti collettivi  e di riduzione di personale ex artt. 4, 5 e 24 della legge 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • A tali condizioni resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge;
  • le preclusioni e le sospensioni sopra citate non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, delle attività, e nel caso in cui con la liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività alla stregua di un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ex art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo. A tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento ex art. 1 d.lgs. 22/2015;
  • sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 legge 604/1966), può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, ex artt. 19-22-quinquies d.l. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento, in deroga all’art. 18, comma 10, legge 300/1970. In tal caso, il rapporto di lavoro si intenderà ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.

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