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Decreto Agosto: le novità in materia di lavoro


La violazione delle disposizioni di cui sopra comporterà  la revoca dall’esonero contributivo concesso ai sensi del presente articolo con  efficacia  retroattiva  e  l’impossibilità  di presentare domanda di integrazione salariale ai  sensi  dell’articolo 1 del presente decreto.

L’esonero di cui al presente articolo  in commento è  cumulabile  con  altri esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale dovuta.

Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai  sensi della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo in commento è  subordinata, ai  sensi  dell’articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul funzionamento   dell’Unione   europea,    all’autorizzazione    della Commissione europea.

Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.


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