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Decreto Agosto: le novità in materia di lavoro


Articolo 25 – Disposizioni in materia di procedure concorsuali

La norma in commento ha introdotto alcune modifiche al d.l. 34/2020, al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurre i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto all’organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure.In particolare, è stato modificato:

  • il comma 1 dell’articolo 247, il quale prevede che  nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo;
  • il comma 1 dell’articolo 249, il quale prevede che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • il comma 4 dell’articolo 250, il quale prevede l’ammissione alla frequenza del corso-concorso per la formazione dirigenziale di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che supereranno il corso-concorso di cui sopra e saranno collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, saranno iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingeranno, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata del decreto n. 34/2020, le amministrazioni potranno procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

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