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Decreto Agosto: le novità in materia di lavoro


Articolo 8 – Disposizioni in materia di proroga e o rinnovo dei contratti a termine

Tale disposizione ha modificato l’art. 93 del d.l. 34/2020, prevedendo in particolare:

– la novella del comma 1, secondo cui fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria è possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta, anche in assenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori e di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria, ex art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015, nel limite massimo della durata complessiva di 24 mesi, in deroga all’articolo 21 del d.lgs. 81/2015;

– l’abrogazione del comma 1 – bis, il quale prevedeva che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, poteva essere prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


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