L’art. 6, concernente “Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero”, dispone che a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici
Stati e territori non saranno soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
- a) Stati membri dell’Unione Europea;
- b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
- c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- d) Andorra, Principato di Monaco;
- e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli precitati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, si applicheranno esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
L’art. 7, concernente “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”, dispone che per contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
Sarà fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
Poste in essere tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvederanno a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
Riguardo lo sbarco nei porti italiani:
- a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia saranno obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, saranno obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
- b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero saranno obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, saranno obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
- c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero saranno immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
I passeggeri precitati provvederanno a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
Dove venga accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
Le disposizioni suesposte si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza.
Sarà consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suindicate.