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DPCM 17 Maggio 2020: le nuove misure sulla mobilità


L’art. 6, concernente “Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero, dispone che a  decorrere dal  3  giugno  2020,  fatte  salve  le  limitazioni disposte per  specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  nonché le limitazioni disposte in relazione alla  provenienza  da  specifici

Stati  e  territori   non saranno soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. a) Stati membri dell’Unione Europea;
  2. b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. d) Andorra, Principato di Monaco;
  5. e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli  spostamenti  da  e per Stati e territori diversi da quelli precitati, salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, si  applicheranno esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da Stati o territori esteri   ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori  all’ingresso  in Italia.

 

L’art. 7, concernente Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”, dispone che per  contrastare   il   diffondersi   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno sospesi i  servizi  di  crociera  da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Sarà fatto divieto a tutte le società di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  già presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

Poste in essere   tutte  le  misure  di  prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le  società  di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi  di  crociera  provvederanno  a  sbarcare  tutti  i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non già sbarcati in precedenti scali.

Riguardo lo sbarco nei porti italiani:

  1. a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia saranno obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in Italia.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, saranno  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestività  all’Autorità  sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

  1. b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti  all’estero saranno obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell’azienda   sanitaria competente  per  territorio  e  saranno  sottoposti  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco  in Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, saranno obbligati a segnalare tale situazione con  tempestività  all’Autorità  sanitaria  per  il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

  1. c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti  all’estero saranno immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

I passeggeri precitati  provvederanno a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia ovvero  la  località  da  essi  indicata   all’atto   dello   sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

Dove  venga accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei termini  definiti  dall’Autorità  sanitaria,   saranno   sottoposti   a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e dedicato, e spese a carico dell’armatore.

Le disposizioni suesposte si  applicano  anche all’equipaggio in relazione alla  nazionalità  di  appartenenza.

Sarà    consentito    all’equipaggio,    previa    autorizzazione dell’Autorità  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell’Unione   non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suindicate.


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