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DPCM 17 Maggio 2020: le nuove misure sulla mobilità


In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Nell’ipotesi  ove  dal  luogo  di  sbarco  del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia non fosse possibile per una o più persone  raggiungere  effettivamente mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l’abitazione  o  la  dimora, indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,   l’Autorità  sanitaria competente per territorio informerà immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determinerà  le modalità e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone sottoposte alla predetta misura.

In caso di  insorgenza  di  sintomi COVID-19, i soggetti di cui  sopra saranno  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestività  all’Autorità  sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Le  persone  fisiche  che  entreranno  in  Italia, tramite mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a comunicare  immediatamente  il  proprio   ingresso   in   Italia   al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per  il luogo in cui si svolgerà il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e l’isolamento  fiduciario,  e  sono   sottoposte   alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione.

In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente dedicati.

Se non fosse possibile   raggiungere  l’abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento fiduciario,  le   persone   fisiche   saranno   tenute   a   comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la  quale  informerà la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  determineranno  le  modalità  e  il  luogo  dove sarà svolta la sorveglianza sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario.

Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalità previste, sarà sempre consentito per le  persone  sottoposte  a tali misure avviare il computo di un nuovo  periodo  di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità  sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione,  integrata  con  l’indicazione dell’itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le modalità previste.

L’Autorità  sanitaria, ricevuta la comunicazione, provvederà  ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.


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