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DPCM 17 Maggio 2020: le nuove misure sulla mobilità


L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità  pubblica provvederanno    sulla    base    delle comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo queste modalità:

  1. a) contatteranno telefonicamente e assumeranno informazioni sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
  2. b) avvieranno la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informerà inoltre il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  sarà assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione  ai  fini  INPS;
  3. c) in caso di necessità di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procederà  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica   sarà stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
  4. d) accerteranno l’assenza di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonché  degli  altri  eventuali conviventi;
  5. e) informeranno la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;
  6. f) informeranno la persona  circa  la  necessità  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall’ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l’obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attività di sorveglianza;

  1. g) in caso di comparsa di sintomi  la  persona  in  sorveglianza dovrà:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita  all’avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario;

  1. h) l’operatore  di  sanità  pubblica  provvederà   a   contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza.

Le disposizioni  non saranno applicate:

  1. a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. b) al personale viaggiante;
  3. c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli  Stati parte dell’accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. d) al personale sanitario in ingresso in Italia per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo;
  5. e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. f) al personale di imprese aventi sede legale  o  secondaria  in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze  lavorative di durata  non  superiore  a  72  ore,  salvo  motivata  proroga  per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
  7. g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo  Stato della Città del Vaticano;
  8. h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
  9. i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei  potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.


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