L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica provvederanno sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo queste modalità:
- a) contatteranno telefonicamente e assumeranno informazioni sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) avvieranno la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informerà inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto sarà assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS;
- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procederà a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica sarà stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accerteranno l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e) informeranno la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informeranno la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza dovrà:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- h) l’operatore di sanità pubblica provvederà a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Le disposizioni non saranno applicate:
- a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
- g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
- h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
- i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.