Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

DPCM 17 Maggio 2020: le nuove misure sulla mobilità


I  passeggeri  in  transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE)  ovvero  in altra località del territorio nazionale, saranno comunque tenuti:

  1. a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione  resa  ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l’indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori per:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di destinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

  1. b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.

In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettueranno la comunicazione  ovvero quella prevista  a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria territorialmente competente in  base  a  detto  luogo.

Il  luogo  di destinazione finale,  si considererà come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

Le disposizioni suesposte non si applicheranno:

  1. a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. b) al personale viaggiante;
  3. c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli  Stati parte dell’accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. d) al personale sanitario in ingresso in Italia per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo;
  5. e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. f) al personale di imprese aventi sede legale  o  secondaria  in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze  lavorative di durata  non  superiore  a  72  ore,  salvo  motivata  proroga  per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
  7. g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo  Stato della Città del Vaticano;
  8. h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
  9. i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell’Unione   non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.


Richiedi informazioni