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DPCM 17 Maggio 2020: le nuove misure sulla mobilità


E’ stato pubblicato nella GU n. 126 del 17 Maggio 2020, il dpcm del 17 Maggio 2020, concernente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 Maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il dpcm prevede una serie di misure applicabili sull’intero territorio nazionale che riguardano la mobilità.

L’art. 4, concernente “disposizioni in materia di ingresso in Italia”, dispone l’applicazione delle seguenti misure: chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a  consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.445/2000 recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:

  1. a) motivi  del  viaggio  nel  rispetto   di   quanto   stabilito  dal decreto-legge;
  2. b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora  in  Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
  3. c) recapito telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario.

Inoltre, i vettori  e  gli  armatori  acquisiranno  e  verificheranno  prima dell’imbarco la documentazione di cui  sopra e provvederanno  alla misurazione della  temperatura  dei singoli  passeggeri, vietando l’imbarco qualora presente febbre, nonché nel caso in  cui la predetta documentazione non sia completa.

Sono  anche tenuti  ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di  cui  al  “Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica”  nonché alle “Linee guida  per  l’informazione  agli utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il  contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 15 al presente decreto in commento, assicureranno in  tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro tra  i  passeggeri   trasportati,   nonché   l’utilizzo da   parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

Il vettore provvederà, al momento dell’imbarco, a dotare  i  passeggeri,  che  ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità sopra descritte, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all’atto dell’imbarco.


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