E’ stato pubblicato nella GU n. 126 del 17 Maggio 2020, il dpcm del 17 Maggio 2020, concernente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 Maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il dpcm prevede una serie di misure applicabili sull’intero territorio nazionale che riguardano la mobilità.
L’art. 4, concernente “disposizioni in materia di ingresso in Italia”, dispone l’applicazione delle seguenti misure: chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
- a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge;
- b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Inoltre, i vettori e gli armatori acquisiranno e verificheranno prima dell’imbarco la documentazione di cui sopra e provvederanno alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l’imbarco qualora presente febbre, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
Sono anche tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 15 al presente decreto in commento, assicureranno in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.
Il vettore provvederà, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità sopra descritte, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.