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DPCM 17 Maggio 2020: le nuove misure sulla mobilità


L’art 5, concernente “Transiti e soggiorni di breve durata in Italia”, dispone  in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente  per le motivazioni  esposte all’articolo 1 del decreto in  commento, chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  è  tenuto,  ai fini dell’accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all’atto dell’imbarco dichiarazione recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da permettere le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

  1. a) motivi del viaggio (ai sensi di legge) e durata della permanenza in Italia;
  2. b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del  luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà  utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   più abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti;
  3. c) recapito telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Con la dichiarazione  sono  assunti  anche i seguenti obblighi:

  1. a) allo scadere del periodo di permanenza, di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno;
  2. b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione  con  tempestività   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

I  vettori  e  gli  armatori  acquisiranno  e  verificheranno  prima dell’imbarco la documentazione,  provvedendo anche  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la predetta documentazione non sia  completa.  Inoltre, adotteranno le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di  cui  al  “Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica“,  nonché alle “Linee guida  per  l’informazione  agli utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del covid-19“,  e assicureranno in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro tra  i  passeggeri   trasportati,   nonché  l’utilizzo   da   parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi potranno essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

Il vettore provvederà , al momento dell’imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne risultassero sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

Coloro i quali faranno ingresso nel  territorio  italiano,  anche   se asintomatici,  saranno   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale, mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  sarà tenuto   a   comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una dichiarazione  recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le verifiche da parte delle competenti Autorità, di poter richiedere:

  1. a) motivi del viaggio  e durata della permanenza in Italia;
  2. b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del  luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato  per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
  3. c) recapito telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Altresì dovranno essere rispettati i seguenti obblighi:

  1. a) allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione,  la  dimora  o  il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
  2. b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione  con  tempestività   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

In caso di trasporto terrestre, sarà autorizzato il transito,  con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l’obbligo  di  comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestività all’Autorità  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici appositamente  dedicati.

Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel territorio italiano è  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.

In caso di  superamento  del periodo di permanenza di cui sopra, si  applicheranno  gli obblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.

In caso di trasporto aereo, gli obblighi  non  si applicheranno ai passeggeri in transito con  destinazione  finale  in  un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo  di  segnalare, in caso di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  tale  situazione  con tempestività al Dipartimento di prevenzione  dell’Azienda  sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  e di  sottoporsi,   nelle   more   delle   conseguenti   determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.


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