L’art 5, concernente “Transiti e soggiorni di breve durata in Italia”, dispone in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per le motivazioni esposte all’articolo 1 del decreto in commento, chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da permettere le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
- a) motivi del viaggio (ai sensi di legge) e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Con la dichiarazione sono assunti anche i seguenti obblighi:
- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno;
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
I vettori e gli armatori acquisiranno e verificheranno prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo anche alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Inoltre, adotteranno le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica“, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19“, e assicureranno in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi potranno essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.
Il vettore provvederà , al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultassero sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
Coloro i quali faranno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, saranno tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, sarà tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di poter richiedere:
- a) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Altresì dovranno essere rispettati i seguenti obblighi:
- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
In caso di trasporto terrestre, sarà autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.
In caso di superamento del periodo di permanenza di cui sopra, si applicheranno gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.
In caso di trasporto aereo, gli obblighi non si applicheranno ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.