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Liguria, del. n. 29 – Compensi amministratori società in controllo pubblico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina applicabile ai compensi agli amministratori di società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle previste dall’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012, ovvero alle società di gestione di servizi pubblici locali e altre società di servizi all’utenza in origine previste dall’art. 4, comma 5 del d.l. 95/2012, parzialmente abrogato dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 175/2016 (TUSP).

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 29/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile, hanno chiarito che:

-in attesa che venga adottato il DM di definizione degli indici quali-quantitativi per la ripartizione in fasce delle società in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del TUSP, sia alle società controllate direttamente o indirettamente da p.a. che svolgono in prevalenza attività a favore di soggetti pubblici sia alle altre società a totale partecipazione pubblica, previste in origine dall’art. 4, comma 5 del d.l. 95/2012, continua a trovare applicazione il limite dell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per i compensi degli amministratori, stabilito dall’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012 (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr., Liguria, del. n. 90/2016; Corte dei Conti, Sez. Contr., Basilicata, del. n. 10/2018);

– la nuova disciplina che sarà definita dal predetto DM sarà applicabile a tutte le società in controllo pubblico, fra cui vi rientrano anche le società di gestione di servizi pubblici locali e le altre società di servizi all’utenza (si veda Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 11/2019);

– il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società  e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 88/2015; Corte dei Conti, Sez. Contr. Emilia, del. n. 119/2015);

-soltanto in caso di assenza del dato relativo alla spesa storica sostenuta nell’anno 2013, le società in controllo pubblico possono considerare a ritroso l’onere per i compensi degli amministratori sostenuto nell’ultimo esercizio, fermo restando il rispetto del principio della stretta necessità e del limite massimo di 240.000 euro annui previsto dall’art. 11, comma 7 del TUSP.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 29 – 20


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