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Liguria, del. n. 90 – Società: il controllo, le verifiche e gli adempimenti dell’ente socio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere, all’amministratore unico della società partecipata integralmente dall’ente locale, un’indennità di risultato, calcolata in misura proporzionale agli utili prodotti dalla società, nonché eventuali rimborsi spese documentati.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 90/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, hanno evidenziato che il nuovo testo unico sulle società partecipate, d.lgs. 175/2016 (entrato in vigore il 23 settembre 2016) prevede, all’articolo 11, comma 6, l’emanazione di un decreto ministeriale che disciplini i limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche.

In attesa dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, resta fermo il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all’organo di amministrazione nel 2013 (avente fonte nell’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. 95/2012, provvisoriamente mantenuto in vigore dall’art. 11, comma 7, del nuovo testo unico fino all’emanazione del citato decreto ministeriale).

Al contrario, non esistono precise limitazioni finanziarie ai costi sostenuti dagli amministratori per il rimborso di spese documentate (per trattamenti di missione o altra esigenza istituzionale).

Naturalmente, appare necessario che il rimborso delle spese documentate, oltre ad osservare il canone della congruità, sia conforme ad un preventivo provvedimento di carattere generale adottato dall’assemblea dei soci, vale a dire dal sindaco dell’ente locale proprietario (o dai sindaci, in caso di società pluripartecipate).

Tale esigenza trova oggi un preciso fondamento normativo nell’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, che impone alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, “con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Queste ultime, a loro volta, in virtù del successivo comma 6, “garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti”.

I due provvedimenti in parola vanno pubblicati sul sito internet dell’amministrazione socia e della società controllata (pena, in caso di omissione o incompletezza, l’applicazione delle sanzioni poste dagli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013).

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-90-16


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