Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 11 – Qualificazione di società a controllo pubblico


Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 11/2019, pubblicata sul sito il 21 giugno, hanno affermato che ai fini dell’integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico” (risultante dal combinato disposto delle lett. b) ed m) dell’art. 2 del d.lgs. 175/2016), deve ritenersi sufficiente che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, della maggioranza dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria con la deliberazione n. 57/2019.

Come chiarito dai magistrati contabili, in virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016, devono essere qualificate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante).

Tale criterio di interpretazione deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (articolo 2314-bis c.c.) di precise clausole statutarie o contrattuali (anche eventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una cd. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Come ricordato dai magistrati, la corretta individuazione delle “società a controllo pubblico” è fondamentale ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel d.lgs. 175/2016.

Le società definite a “controllo pubblico”, infatti, sono tenute a rispettare l’art. 6 (obbligo di contabilità separata e di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale), l’art. 14, comma 2 (obbligo, per l’organi di amministrazione, in presenza di indicatori di crisi aziendale, di adottare senza indugio provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento, pena l’avvio della procedura prevista dall’art. 2409 cod. civ.), l’art. 11 (disciplina delle incompatibilità, dell’articolazione numerica e dei compensi massimi spettanti agli organi di amministrazione) e l’art. 19 (sottoposizione delle assunzioni a procedure selettive, con onere di regolamentazione di criteri e modalità).

Per quanto riguardano, invece, gli obblighi posti in capo agli enti soci, vengono in rilievo gli artt. 4 (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), 5, 7, 8, 9, 10, 20 e 24 (disciplinanti il processo di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria).

Inoltre, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l’obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante sulla società.

Quest’ultimo adempimento è strumentale, per esempio, anche ai fini dell’integrazione del cd. “controllo analogo congiunto” che consente l’affidamento diretto (art. 2 e 16 del d.lgs. 175/2016 e art. 5 del d.lgs. 50/2016).

Allo stesso modo, l’adozione di effettivi strumenti di controllo da parte dei plurimi enti pubblici soci risulta funzionale all’effettiva vigilanza sull’attività espletata dalla società e alla eventuale individuazione di adeguati rimedi a crisi aziendali.

Infine, la formalizzazione, da parte dei soci, di strumenti di controllo sulle società, anche pluripartecipate, è funzionale, nel caso degli enti locali, alla strutturazione, ai sensi degli artt. 147 e 147-quater del Tuel, delle procedure di controllo interno sulle società (non quotate).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Riunite del. n. 11-19

CONSULTA il ciclo di WORKSHOP in materia di ORGANISMI PARTECIPATI E VINCOLI PER LE P.A. SOCIE


Richiedi informazioni