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Lombardia, del. n. 88 – Indennità di risultato amministratore unico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 1, comma 725, della legge 296/2006 e di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 95/2012, che impongono la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L’ente socio ha premesso di aver sostituito l’organo collegiale (c.d.a.) con un Amministratore Unico, determinando il compenso “fisso” in misura pari al 70% dell’indennità spettante al Sindaco,

nonché prevedendo un’indennità di risultato sulla base degli utili realizzati.

In particolare l’ente ha chiesto se, qualora siano affidati nuovi servizi pubblici locali che richiedano un notevole incremento di organico e comportino un importante aumento di fatturato e di responsabilità, sia possibile riconoscere un’indennità di risultato, ancorché tale nuova componente si ponga a “superamento” del costo dell’anno 2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 88/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno ribadito che gli enti locali, nella determinazione dei compensi degli amministratori, devono applicare entrambi i limiti.

La finanziaria 2007 ha introdotto un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente del c.d.a.) di società partecipate da comuni e province, rapportandolo all’indennità del sindaco dell’ente.

Viceversa, il d.l. 95/2012 ha posto un limite ai costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli amministratori delle società controllate o interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l’intero organo di amministrazione nel 2013.

Pertanto, è possibile riconoscere all’amministratore unico, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 725, secondo periodo, un’indennità di risultato.

Tuttavia, il trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso “fisso” e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Tale limite di spesa non ammette eccezione e, dunque, non può essere superato anche nell’ipotesi di nuovi e maggiori incarichi posti in capo alla società.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Lombardia del. n. 88_15


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