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Basilicata, del. n. 10 – Compenso amministratore unico società in house


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del compenso spettante all’Amministratore unico di una società “in house”.

In particolare l’ente ha chiesto se, nell’ipotesi di ulteriori affidamenti da parte dell’amministrazione comunale, sia possibile superare il limite dell’80% del costo storico del 2013, ex articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione n. 10/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno ribadito che tale disposizione è destinata, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del d.lgs. 175/2016, a rimanere in vigore fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto, per le società a controllo pubblico, la definizione di “indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società”.

Come ribadito dalla giurisprudenza contabile, il limite imposto da tale disposizione (l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013) non può essere superato nell’ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi

Tale limite deve essere interpretato come tassativo e non ammette eccezioni neppure con riferimento alle aumentate competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico (sez. Lombardia, del. n. 88/2015; sez. Emilia Romagna, del. n. 119/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 10-18


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