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Emilia, del. n. 119 – Compensi amministratori società pubbliche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

L’ente ha premesso di non aver corrisposto, nell’anno di riferimento per il computo del tetto di spesa, ovvero nell’anno 2013, alcun compenso, avendo attribuito la carica a consiglieri comunali.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 119/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno ribadito che tale vincolo deve essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti.

Ciò, inoltre, senza poter tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico (in tal senso, Corte dei Conti, sez. Piemonte n. 107/2015 e sez. Lombardia n. 88/2015).

Leggi la deliberazione

CC Sez. Contr. Emilia-Romagna del. n. 119-15


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