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Liguria, del. n. 54 – Spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche e pubblicità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010, nella parte in cui fissa un limite di carattere finanziario alle spese sostenibili dalle p.a. per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

In particolare l’ente ha chiesto se rientrino nel limite le spese occorrenti alla divulgazione delle iniziative legate alla cultura, allo sport e alla valorizzazione delle risorse ambientali e, in particolare:

• le spese sostenute per sviluppare l’attività di comunicazione via web e social, quali, a titolo esemplificativo, l’incarico per la progettazione grafica del materiale informativo e promozionale da divulgare anche mediante tali canali, oppure per l’aggiornamento e lo sviluppo del sito internet;

• le spese per la realizzazione di materiale audio visivo e fotografico, in particolare in ragione dell’apertura di EXPO 2015 e della possibilità di attivare al suo interno ogni migliore azione per la promozione del territorio e delle sue eccellenze;

• le spese per l’installazione di monitor per la trasmissione di messaggi informativi sul territorio anche con finalità di protezione civile;

• le spese per la predisposizione di materiale informativo per l’ufficio IAT;

• le spese per l’organizzazione di eventi culturali con la partecipazione di personalità del mondo dell’economia, della cultura, del giornalismo, eccetera.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 54/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno chiarito che:

• il concetto di convegno concerne gli incontri più o meno pubblici organizzati da un ente in luogo e tempo definiti per discutere su un argomento di comune interesse (come nel caso, ad esempio, di dibattiti, seminari, congressi, conferenze, o altri incontri di studio comunque denominati su tematiche solitamente di natura amministrativa, sociale, culturale, scientifica, eccetera);

• il riferimento alle mostre attiene alle esposizioni pubbliche organizzate o partecipate da un ente aventi svariati possibili oggetti (ad esempio, opere d’arte, prodotti locali, eccetera) e finalità (ad esempio, commerciale, promozionale, didattica, celebrativa, eccetera). In tale prospettiva, si fanno rientrare nella categoria, anche le rassegne, le fiere e, i mercatini espositivi (Sez. contr. Veneto, del. n. 172/2015; Sez. contr. Puglia, del. n. 54/2013 e n. 53/2012; Sez. contr. Lombardia, del. nn. 356 e 398 del 2012);

• le spese per relazioni pubbliche ricomprendano quelle sostenute per tutte le attività di comunicazione svolte da un ente con l’obiettivo di sviluppare i rapporti con una propria utenza di riferimento, più o meno estesa a seconda dei casi, al fine di determinare una più corrente e concreta conoscenza delle rispettive azioni ed esigenze (Sez. contr. Emilia-Romagna n. 59/2015; Sez. contr. Puglia n. 54/2013 e n. 53/2012; Sez. contr. Lombardia n. 356/2012 e n. 398/2012, nonché Sez. contr. Val d’Aosta, del. n. 8/2013);

• costituisce spesa per pubblicità qualunque attività che sia volta alla diffusione di messaggi aventi scopo di promuovere beni, servizi, idee, oppure anche solo l’immagine dell’ente, presso un pubblico più o meno determinato.

Con riferimento specifico alle spese per pubblicità, l’esclusione dal novero delle spese soggette alla limitazione prevista dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010, può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie e non può pertanto valere per quelle riconducibili alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale disciplinate per le pubbliche amministrazioni dalla legge 150/2000, anche ove queste siano dirette alla promozione della conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 50/2011).

Inoltre, la circostanza per cui trattasi in tutti i casi di azioni destinate al perseguimento di una finalità istituzionale dell’Ente, nella specie quella di sviluppo socio-economico del territorio, non è di per sé sufficiente a farne conseguire la relativa esclusione dall’applicazione del limite di spesa.

Tali tipologie di spesa possono essere escluse dal taglio a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coessenziali all’esercizio di una determinata funzione amministrativa o all’erogazione di un certo servizio, così da costituire esse stesse necessaria esplicazione della funzione o del servizio.

Tanto premesso i magistrati hanno chiarito che, almeno in linea di principio, possono sono escluse dal limitazione prevista dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010:

• le spese per la creazione, aggiornamento, sviluppo e conservazione del sito internet istituzionale, in quanto riferibili ad una forma di pubblicità obbligatoria (come emerge chiaramente dal d.lgs. 33/2013 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che pone a carico anche degli enti locali numerosi obblighi cogenti di pubblicazione nei propri siti istituzionali con riferimento a vari aspetti della propria organizzazione e dell’attività svolta);

• gli oneri sostenuti in relazione al sito per assicurare un assetto informativo utile ad accrescere la conoscenza da parte della collettività dei servizi pubblici, tenuto conto delle specifiche disposizioni del d.lgs. 33/2013 riservate agli obblighi di pubblicazione in tema di servizi erogati dagli enti, (esclusione che opera anche in riferimento alle altre attività di comunicazione segnalate dal Comune (e-mail, social), e sempre che ciò avvenga con modalità e scopi meramente informativi e in funzione di una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi stessi);

• le spese concernenti il funzionamento e l’attività dell’ufficio IAT (ovvero l’ufficio di informazione e accoglienza turistica che ha ottenuto l’autorizzazione regionale per l’utilizzo della denominazione IAT), nei limiti in cui si considerano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti dalla norma regionale;

Leggi la deliberazione

CC Sez. Contr. Liguria del. n. 54-15


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