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Veneto, deliberazione n. 172 – Interventi nel turismo finanziati dall’imposta di soggiorno


Un sindaco ha chiesto se le risorse provenienti dall’imposta di soggiorno, da destinare, con vincolo di scopo, allo sviluppo del turismo locale, siano assoggettati ai vincoli e divieti previsti per relazioni pubbliche, convegni, mostre e, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 172/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno evidenziato che il novero delle spese effettuabili mediante l’imposta di soggiorno, come si evince dall’articolo 4 del d.l. 23/2011, ricomprende ”interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Tuttavia, nel caso in cui le eventuali spese aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali siano realizzate mediante il ricorso a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le stesse dovranno essere incluse nel calcolo delle spese di cui all’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 (che impone il limite del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità).

 


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