Un sindaco ha chiesto se le risorse provenienti dall’imposta di soggiorno, da destinare, con vincolo di scopo, allo sviluppo del turismo locale, siano assoggettati ai vincoli e divieti previsti per relazioni pubbliche, convegni, mostre e, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 172/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno evidenziato che il novero delle spese effettuabili mediante l’imposta di soggiorno, come si evince dall’articolo 4 del d.l. 23/2011, ricomprende ”interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.
Tuttavia, nel caso in cui le eventuali spese aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali siano realizzate mediante il ricorso a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le stesse dovranno essere incluse nel calcolo delle spese di cui all’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 (che impone il limite del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità).