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Veneto, del. 125/2022 – Unioni e deroghe al tetto 2016


Il Presidente di un’Unione di Comuni ha richiesto un parere in materia di limiti al trattamento accessorio del personale.

In particolare, specificato che i comuni facenti parte dell’Unione hanno ceduto all’Unione stessa parte della loro capacità assunzionale, ai sensi dell’art. 32, c. 5, del d.lgs. 267/2000, per l’assunzione di numero 2 dirigenti, previa istituzione dei corrispondenti nuovi posti in dotazione organica, il Presidente dell’Unione istante chiede se sia possibile costituire ex novo il fondo accessorio per il personale dirigenziale, neutralizzando le relative risorse rispetto al limite di cui all’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017, trattandosi di assunzioni di personale eccedente quello in servizio al 31.12.2018, benché non sia applicabile direttamente alle Unioni di comuni l’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 ai fini dell’integrazione del fondo risorse decentrate.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 125/2022, depositata l’8 settembre 2022, hanno hanno stabilito che la risposta al quesito è negativa.

La Corte ha dapprima ricordato che:

– l’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017 ha stabilito che: “(…) l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (…), non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”;

– tale limite di spesa al trattamento accessorio può essere astrattamente superato nei termini di cui all’art. 33, c. 2, d.l. 34/2019, secondo cui: “Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma, 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione collettiva integrativa nonché delle risorse per ricuperare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

I magistrati contabili veneti, però, richiamando la delibera 4/2021 della Sezione delle Autonomie, unitamente alla propria recente delibera 5/2022, hanno precisato che l’art. 33, c. 2 d.l. 34/2019 non si applica alle Unione di Comuni e ribadito che ad esse è consentito assumere direttamente personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, come previsto dall’art. 1, c. 229, della l. 208/2015.

Secondo la deliberazione in commento, in conclusione, all’unione dei comuni, quale ente locale “centro autonomo di imputazione di interessi” (ex art. 2, c. 1, del TUEL) si applicano, i seguenti limiti imperativi di spesa: l’art. 1, commi 557 quater e 562, l. 296/2006; l’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017, oltre al già citato art. 1, c. 229, l. 208/2015.

In merito alla costituzione ex novo del fondo accessorio dell’Unione di Comuni, la Corte del Veneto richiama i principi generali elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. controllo Sardegna, del. n. 60/2017): il fondo deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto nell’art. 32, c. 5, del TUEL, secondo cui “la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti”, nonché il nuovo limite di spesa contenuto nell’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017.

Ne consegue che le risorse da trasferire al fondo dell’Unione devono essere determinate applicando il criterio del “ribaltamento delle quote” di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all’Unione e che, pertanto, il valore complessivo dei fondi dei Comuni e dell’Unione, non potrà eccedere l’ammontare dei fondi dei Comuni anteriormente alla costituzione della forma associata.

 

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Leggi la Deliberazione

CC 125-2022 – Veneto

 

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