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Veneto, del. 5/2022 – Unioni di Comuni, due i percorsi percorribili per le assunzioni


Il Presidente di un’Unione di Comuni (non di natura obbligatoria, ex art. 32 d.lgs. 267/2000), ha richiesto un parere in merito ai vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni e al limite del fondo incentivante ex art. 33, d.l. 34/2019. In particolare, ha chiesto se:

  • nel caso in cui l’Unione utilizzi spazi assunzionali ceduti dai comuni, l’unione possa non considerare ai fini del rispetto della spesa di personale (ex lege 296/2006, art. 1, comma 562,) la maggior spesa connessa a tali nuove assunzioni, ex art. 7 d.m. 17 marzo 2020;
  • in caso di esclusione di tali spese, l’Unione possa applicare l’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 prevedendo un aumento del fondo conseguente all’aumento dei dipendenti di ruolo.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 6/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 gennaio 2022, hanno chiarito che risulta ancora applicabile l’art. 32, comma 5 del Tuel, che dispone che “i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di comuni di cui fanno parte” ed evidenziano che “sarebbe stato auspicabile quantomeno un intervento chiarificatore da parte del legislatore riguardo al coordinamento di tale norma con l’attuale disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per i Comuni.”

I magistrati contabili del Veneto hanno, però, anche richiamato la deliberazione della Sezione delle Autonomie 4/2021, che ha precisato che:

  • l’art. 33, comma 2 d.l. 34/2019 non si applica alle Unione di Comuni;
  • le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”.

Con riferimento ad entrambi i quesiti, la Corte ha precisato che le Unioni di Comuni sono assoggettate alle seguenti disposizioni:

  • legge 208/2015, art. 1, comma 229, pertanto, possono assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri, nel limite del turnover al 100%, senza poter apportare alcuna modifica al salario accessorio;
  • d.lgs. 267/2000, art. 32, comma 5, pertanto, possono avvalersi di spazi assunzionali ulteriori ceduti dai Comuni “virtuosi” aderenti.

A tal proposito, la Corte dei Conti del Veneto, nella deliberazione in commento, ha preliminarmente evidenziato che le nuove disposizioni in materia di facoltà assunzionali dei Comuni seguono logiche completamente diverse rispetto alle norme che si applicano ancora a tali fini alle Unioni, pertanto, sarebbe stata auspicabile che la norma del Tuel fosse stata adeguata coerentemente.

I magistrati contabili però sono andati oltre, sostenendo che nel caso in cui l’Unione assuma “avvalendosi degli spazi assunzionali ceduti da un Comune aderente”, i Comuni dovranno tener “conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale”.

Tale ultima interpretazione non appare del tutto condivisibile soprattutto per le rilevanti criticità che potrebbero sorgere per i Comuni aderenti all’Unione.

Tali enti dovrebbero calcolare le proprie capacità assunzionali, aumentando la parte della spesa di personale, senza nulla poter prevedere dalla parte delle entrate.

E’ necessario ricordare infatti che il valore soglia per la verifica delle capacità assunzionali altro non è che il rapporto tra la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati (al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata) e gli impegni di competenza della spesa complessiva di personale (al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’RAP), come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Moltissime Unioni gestiscono direttamente per gli enti aderenti servizi a domanda individuale (servizi educativi, mense scolastiche, trasporto scolastico) e/o ad esempio la polizia locale, incassando direttamente nel proprio bilancio le entrate connesse a tali servizi che pertanto non transitano più nei bilanci degli enti aderenti. In tal caso, i Comuni avrebbero quindi un peggioramento rilevante (in alcuni casi forse anche decisivo) del valore soglia, non potendo considerare tra le proprie entrate molte risorse che sono incassate dall’Unione, aumentando solo la spesa di personale.

Leggi la Deliberazione

CC 5-2022 Veneto

 

 

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