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Autonomie, del. 4/2021 – Unioni di Comuni e facoltà assunzionali


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 4/2021, pubblicata sul sito il 13 aprile 2021, hanno chiarito che alle Unioni di Comuni continua ad applicarsi con riferimento ai vincoli assunzionali la regola del cosiddetto turn over, di cui all’art. 1, comma 229, della l. 208/2015 (norma speciale, non espressamente abrogata), in base alla quale alle stesse è consentita l’assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

La questione di massima era stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 4/2021, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, e ss.mm.ii.

I magistrati contabili, richiamando la normativa vigente in materia di Unioni di Comuni e respingendo la tesi sostenuta dalla Sez. regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione n. 109/2020, secondo la quale l’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, si applica anche alle forme associative di cui all’art. 32 del Tuel, giungono alla conclusione che tale nuova normativa sulle facoltà assunzionali, basata sul principio della sostenibilità della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti, non può ritenersi applicabile estensivamente anche alle Unioni di Comuni.

A tale conclusione la magistratura contabile della Sezione Autonomie giunge in ragione, innanzitutto del disposto letterale dell’art. 33 del d.l. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020, attuativo, nei quali le Unioni dei Comuni non sono annoverate.

In secondo luogo, l’estensione applicativa del citato articolo alle forme associative dei Comuni, non risulta conforme neanche alla voluntas legis, come si evince dalla considerazione che l’intenzione del legislatore di estendere la nuova disciplina ad altri soggetti rispetto ai comuni e alle regioni ordinarie si è evidenziata mediante apposita e puntuale previsione, di cui al comma 1-bis dell’art. 33 del d.l. 34/2019, introdotto in sede di conversione del d.l. 162/2019, che ha allargato a Province e Città metropolitane la platea dei destinatari della normativa in esame, senza menzionare le Unioni di comuni.

Infine, secondo i giudici contabili, le insuperabili difficoltà applicative della soluzione che vede l’estensione alle Unioni dei Comuni del nuovo regime delle assunzioni, costituiscono un’ulteriore prova che i parametri e le soglie indicate dal Decreto applicativo del d.l. n. 34/2019 sono tarati sui bilanci dei Comuni e non possono riferirsi alle Unioni.

Ad avviso della Sezione Autonomie, infatti, l’applicazione diretta del D.M. 17 marzo 2020 alle Unioni determinerebbe un regime peggiorativo della spesa, a fronte della non sovrapponibilità dei valori soglia individuati dal decreto con i dati di bilancio delle Unioni, con la conseguenza, tra l’altro, di porsi in contrasto con l’obiettivo sotteso alla scelta finora perseguita dal legislatore di incentivare le Unioni di comuni, orientate, attraverso  un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata delle funzioni fondamentali tra Comuni, ad un contenimento della spesa pubblica, con il rispetto dell’invarianza della spesa complessivamente considerata, come previsto dall’art. 32, comma 5 del Tuel.

 

Leggi la deliberazione

CC 4-21 Autonomie

 

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