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Sardegna, del. n. 60 – Costituzione fondo per il personale comandato all’Unione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione da dare, in occasione della prima costituzione del Fondo dell’Unione ai sensi degli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. 1°.4.1999, alle norme che introducono vincoli di spesa ai fini del contenimento dell’aggregato “spesa di personale”.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 60/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 giugno, hanno evidenziato che il fondo per il trattamento accessorio di cui agli artt. 14 (per il lavoro straordinario) e 15 (per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del C.C.N.L. del 1°.4.1999, da destinare al personale comandato dai Comuni aderenti all’Unione, deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto nell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 267/2000, secondo cui “…la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti”.

Deve altresì essere rispettato il nuovo limite di spesa contenuto nell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (in vigore dal 22.06.2017) che ha abrogato l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016).

Secondo la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “…l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato…”.

Pertanto, l’ente aderente all’Unione dovrà procedere, innanzitutto, a quantificare l’ammontare complessivo delle risorse del proprio Fondo nel rispetto del limite rappresentato dal corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Solo successivamente l’Ente potrà procedere a scorporare dal proprio Fondo, a vantaggio del costituendo Fondo dell’Unione, le quote del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso l’Unione.

In particolare, secondo l’orientamento prevalente, le risorse da trasferire al Fondo dell’Unione devono essere determinate applicando il criterio del “ribaltamento delle quote” di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all’Unione (sez. Emilia Romagna, del. n. 231/2014; sez. Piemonte, del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016).

Pertanto, la costituzione del Fondo, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a “saldo zero” e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011).

Quindi, sommando l’importo del Fondo per il trattamento accessorio del singolo Comune aderente, decurtato della quota “ribaltata” sul Fondo dell’Unione, con la quota di sua spettanza “ribaltata”, la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 60 – 17


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