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Decreto Agosto: le novità per le p.a.


E’ pubblicato in G.U.  il cd. “decreto agosto” d.l. n. 104/2020, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” in vigore dal 15 agosto 2020.

Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge per le p.a.

L’art. 39, concernente “Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”, ha disposto che:

– Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali connessa all’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,

    1. 34, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro  in favore di province e città metropolitane. L’incremento del predetto fondo  sarà ripartito  con  decreto  del  Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri  e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo di cui al decreto del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto  del Ministero dell’interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

Le risorse sopra citate  e  quelle dell’articolo  106,  comma   1,   del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate  al  titolo  secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del  piano  dei  conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri», al  fine  di  garantire  l’omogeneità dei  conti  pubblici   e   il monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori  entrate  tributarie.   Al relativo onere, quantificato in 1.670  milioni  di  euro  per  l’anno 2020, si provvederà ai sensi dell’articolo 114 di cui al presente decreto;

  • Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui sopra e dell’articolo 106 del decreto-legge    34 del 2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l’applicativo  web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del 30  aprile  2021,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  – Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza, firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell’articolo   24   del   codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del servizio     finanziario     e     dall’organo      di      revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e  con  le  modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,  di concerto  con  il  Ministero  dell’interno,  sentita  la   Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare  entro  il  31  ottobre 2020.

La certificazione di cui sopra non  include  le riduzioni di gettito derivanti da  interventi  autonomamente  assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti  locali  del  proprio territorio,  con  eccezione  degli  interventi  di  adeguamento  alla normativa  nazionale.

La  trasmissione  per  via  telematica   della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo  45,  comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del  2005.

Gli obblighi di certificazione,  per  gli  enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e  province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di

finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle medesime regioni e province autonome;

  • Gli enti locali che non trasmetteranno, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021,  la  certificazione  di  cui  sopra saranno assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite,  da  applicare  in  dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.

A seguito  dell’invio  tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse  non  sono  soggette  a restituzione.

In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  opereranno  le procedure di cui all’articolo 1, commi 128  e  129,  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228;

-Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di  gettito  e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del  2020 si terrà conto delle certificazioni sopra citate;

– Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui sopra potranno essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.


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