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Decreto Agosto: le novità per le p.a.


 L’art. 69, concernente  “locazioni passive delle amministrazioni pubbliche”, ha disposto che al  fine  di  assicurare  continuità  nell’operatività  delle p.a. correlata all’esigenza di  permanere  negli immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento immobiliare  già  costituiti   ai   sensi   dell’articolo   4   del decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   anche  in considerazione  dell’eccezionale   congiuntura   economica   connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell’ordinario  andamento  del  mercato  immobiliare,  al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001,  dopo  il  comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di  cui  al presente articolo, l’Agenzia del demanio ha facoltà di  prorogare  o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,  sulla  base  di  quanto previsto da uno o più decreti del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:

  1. a) la decorrenza e la durata dei  nuovi  contratti,  ai  sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  2. b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a  quelli applicati alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  che dovranno  essere  definiti   tenendo   conto   di   quanto   previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto- legge 6 luglio  2012,    95, limitatamente alla durata residua del  finanziamento  originario  non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;
  3. c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da  riconoscere al locatore in caso di  ritardata  restituzione  degli  immobili  per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;
  4. d) le ulteriori condizioni contrattuali.

2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3,  comma  8, del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,    limitatamente  alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini  eventuali  proroghe  dello   stesso,   in   caso   di   mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative  negli immobili per i quali si verifichi  ogni  ipotesi  di  scioglimento  o cessazione degli effetti dei  contratti  di  locazione  previsti  dal comma 2-ter, è dovuta un’indennità di occupazione precaria pari  al canone pro tempore vigente,  senza  applicazione  di  alcuna  penale, onere o maggiorazione fatto salvo l’eventuale risarcimento del  danno ulteriore provato dal locatore.

Le disposizioni di  cui  al  presente comma  si  inseriscono  automaticamente  nei  predetti  contratti  di locazione in corso, ai sensi dell’articolo 1339  del  codice  civile, anche in deroga ad ogni eventuale  diversa  pattuizione  esistente  e hanno efficacia  per  un  periodo  massimo  di  24  mesi  a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta.

Nelle  more dell’adozione dei decreti del Ministro dell’economia e delle  finanze di  cui  al  comma  2-sexsies,  che  disciplineranno,  tra   l’altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.».

Per i medesimi fini sopra esposti,  a  decorrere  dall’anno 2021, con la legge di bilancio potranno essere definite le risorse  da appostare  nel  bilancio  dello  Stato  finalizzate  all’acquisto  di immobili aventi caratteristiche di strategicità,  infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad  uffici  delle  amministrazioni statali di cui all’articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre 2009, n. 191.

L’Agenzia del demanio,  in  qualità di  conduttore  unico  dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei  Fondi  Immobiliari istituiti ai sensi dell’articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre 2001, n. 351,  e  nell’ambito  degli  indirizzi,  criteri  e  risorse individuati dal Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  curerà  la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornirà supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle  Amministrazioni  utilizzatrici dei predetti immobili,  nelle  attività  valutative,  di  analisi  e scelta, oltre che  delle  condizioni  economiche  di  mercato,  della proposta complessivamente più conveniente,  anche  contemperando  le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico,  funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo  dell’Amministrazione

interessata, volta all’acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità  istituzionali  nell’ambito  di  un  ristretto  elenco   di possibili soluzioni alternative individuate anche a  seguito  di  una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata  dalle  Amministrazioni interessate.

In esito  all’attività svolta  l’Agenzia  del  demanio renderà  specifico  parere  tecnico  anche  asseverando  le  specifiche esigenze  dell’Amministrazione  richiedente  e  tenendo  conto  della natura giuridica del soggetto  offerente.

Le  predette attività, svolte senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza pubblica,  potranno   essere   fornite   anche   a   richiesta   delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  incluse  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.


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