L’art. 40, concernente “incremento ristoro imposta di soggiorno”, ha disposto che la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All’onere di cui sopra, pari a 300 milioni di euro, per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114 del presente decreto.
L’art. 44, concernente “incremento sostegno trasporto pubblico locale”, stabilisce che la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata secondo i medesimi criteri e modalità di cui al predetto articolo 200.
Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo di cui sopra dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.
All’onere di cui sopra, pari a 400 milioni di euro, per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114 del presente decreto.
L’art. 52, concernente “semplificazioni adempimenti tesorieri degli enti locali”, ha disposto che al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell’articolo 163 e il comma 9-bis dell’articolo 175, siano abrogati.
Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente «4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere».