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Decreto Agosto: le novità per le p.a.


L’art. 40, concernente “incremento ristoro imposta di soggiorno”, ha disposto che la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo  180  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementata di 300 milioni  di euro per l’anno  2020.  L’incremento  sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza  Stato-città ed  autonomie  locali  da  adottare   entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

All’onere di cui sopra, pari a 300  milioni  di  euro,  per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114 del presente decreto.

L’art. 44, concernente “incremento sostegno trasporto pubblico locale”, stabilisce che la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo  200  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementata di 400 milioni  di euro per l’anno  2020.  L’incremento  sarà ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  Unificata  secondo i medesimi criteri e modalità di cui  al  predetto  articolo 200.

Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a  ciascuna regione a valere sul fondo  di  cui  sopra  dovesse  risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta  eccedenza  dovrà essere versata  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la  successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.

All’onere di cui sopra, pari a 400  milioni  di  euro,  per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114 del presente decreto.

L’art. 52, concernente “semplificazioni adempimenti tesorieri degli enti locali”,  ha disposto che al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i  commi  4  e  6 dell’articolo 163 e il comma 9-bis dell’articolo 175, siano abrogati.

Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto  legislativo  23  giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente  «4.  Nei  casi  in  cui  il tesoriere è tenuto  ad  effettuare  controlli  sui  pagamenti,  alle

variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto  dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti  di  cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere».


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