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Decreto Agosto: le novità per le p.a.


L’art. 54 concernente “termine per gli equilibri degli enti locali”,  ha disposto che in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità  delle risorse disponibili per  gli  enti  locali,  all’articolo  107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18, le parole «anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli  equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  è differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del  decreto  legislativo n. 267 del 2000 è  differito al 30 novembre 2020».

L’art. 55 concernente “Estensione dei termini per  la  concessione  delle  anticipazioni  di  liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA”,  ha stabilito che nel periodo intercorrente tra  il  21  settembre  2020  e  il  9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all’articolo  2,  comma  1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  chiedere,  con deliberazione della giunta, le anticipazioni  di  liquidità  di  cui all’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  a valere  sulle risorse residue della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1,  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020,  a  condizione  che  non  abbiano  già ottenuto la concessione della predetta  anticipazione  di  liquidità entro il 24 luglio 2020.

Le anticipazioni di liquidità saranno  concesse entro il 23 ottobre 2020 e potranno essere utilizzate  anche  ai  fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in  linea  capitale delle anticipazioni concesse dagli  istituti  finanziatori  ai  sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del  31  luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Per l’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze stipulerà con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il  14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Infine, restano applicabili,  in  quanto  compatibili  con  il  presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti  già  adottati  ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato  decreto-legge  n.  34 del 2020.

L’art. 56, concernente  “Disposizioni per gli enti locali in dissesto  interamente  confinanti con paesi non appartenenti all’Unione europea.”, ha disposto che all’articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il primo periodo, è infine aggiunto il  seguente: «Ferma restando la dotazione del fondo di cui al  comma  2-decies,  i debiti di cui al primo periodo sono integralmente  pagati  anche  nel caso di ricorso alla modalità semplificata di  liquidazione  di  cui all’articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


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