L’art. 54 concernente “termine per gli equilibri degli enti locali”, ha disposto che in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole «anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020».
L’art. 55 concernente “Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA”, ha stabilito che nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.
Le anticipazioni di liquidità saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Per l’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze stipulerà con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Infine, restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
L’art. 56, concernente “Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all’Unione europea.”, ha disposto che all’articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il primo periodo, è infine aggiunto il seguente: «Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».