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Decreto Agosto: le novità per le p.a.


L’art. 53 concernente “sostegno agli enti in deficit strutturale”,  ha stabilito che:

  • In attuazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni  il  cui deficit    strutturale    è    imputabile    alle    caratteristiche socio-economiche  della  collettività  e  del  territorio  e  non  a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione  del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni  di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni 2021 e 2022, da ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  deliberato  la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto risultano avere  il  piano  di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e  della Corte costituzionale, e l’ultimo indice di vulnerabilità  sociale  e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto  del  Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta  inferiore  a 395;
  • Con decreto del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno  stabiliti i criteri e le modalità  di  riparto  del  fondo  per  gli  esercizi 2020-2022 che tengono conto dell’importo pro capite  della  quota  da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al  1° gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate correnti. Ai fini del riparto gli enti con  popolazione  superiore  a 200.000 abitanti saranno considerati come enti di 200.000 abitanti;
  • La dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata,  per l’anno 2020, di 200 milioni di euro.

Tale  importo  sarà destinato  al pagamento  delle  spese  di  parte  corrente  relative  a  spese   di personale, alla produzione di servizi in economia e  all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.

L’erogazione in favore  degli enti locali interessati delle  predette  somme,  da  effettuarsi  nel corso  dell’anno  2020, è  subordinata   all’invio   al   Ministero dell’interno  da  parte  degli  stessi  di   specifica   attestazione sull’utilizzo delle risorse.

Potranno accedere al Fondo  di  rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato,  nel  caso  di nuove sopravvenute esigenze;

  • Le risorse di cui sopra non  potranno  essere  utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 43 del  decreto-legge  12 settembre 2014, n. 133, e saranno  contabilizzate  secondo  le  modalità previste  dal  paragrafo  20-bis  del  principio  applicato   della contabilità finanziaria  di  cui  all’allegato   4/2   al   decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità sarà  applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in disavanzo di amministrazione;
  • Al comma 3 dell’articolo 194 del decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte  le  seguenti parole: «, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con  durata diversa da quelli indicati al comma 2, può  garantire  la  copertura finanziaria  delle  quote  annuali  previste  negli  accordi  con   i creditori in  ciascuna  annualità dei  corrispondenti  bilanci,  in termini di competenza e di cassa».

Nella delibera di  riconoscimento, le coperture saranno puntualmente individuate con riferimento a  ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori;

  • Per i comuni in deficit strutturale il termine per la  deliberazione del bilancio di previsione di cui  all’articolo  151,  comma  1,  del decreto legislativo 18 agosto  2000,    267,  è  differito  al  31 ottobre 2020.

Infine, in considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da  COVID-19,  per gli enti locali che hanno avuto approvato il  piano  di  riequilibrio finanziario pluriennale  di  cui  all’articolo  243-bis  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti  ed  assegnati con deliberazione e/o note istruttorie  dalle  Sezioni  Regionali  di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.

Per gli enti sopra citati sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti.

La sospensione si  applica anche ai provvedimenti adottati dai  commissari  nominati  a  seguito dell’esperimento delle procedure previste  dal  codice  del  processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104, nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del  primo periodo  non  determinano  vincoli  sulle   somme   né  limitazioni all’attività del tesoriere.

Le ultime disposizioni sopra riportate si  applicano  anche  ai procedimenti già avviati.


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