L’art. 53 concernente “sostegno agli enti in deficit strutturale”, ha stabilito che:
- In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395;
- Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti saranno considerati come enti di 200.000 abitanti;
- La dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l’anno 2020, di 200 milioni di euro.
Tale importo sarà destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.
L’erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell’anno 2020, è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse.
Potranno accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze;
- Le risorse di cui sopra non potranno essere utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e saranno contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità sarà applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione;
- Al comma 3 dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa».
Nella delibera di riconoscimento, le coperture saranno puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori;
- Per i comuni in deficit strutturale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è differito al 31 ottobre 2020.
Infine, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.
Per gli enti sopra citati sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti.
La sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
Le ultime disposizioni sopra riportate si applicano anche ai procedimenti già avviati.