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Puglia, del. n. 161 – Scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici: presupposti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 161/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 gennaio 2019, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto ribadendo che spetta all’ente valutare, alla luce della recente normativa e degli orientamenti giurisprudenziali, la ricorrenza dei presupposti che giustificano il ricorso allo scorrimento della graduatoria.

Alla luce della normativa in essere, lo scorrimento della graduatoria presuppone:

  • che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione;
  • che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale: sia con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale”, sia “ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso”, ivi comprendendo il diverso statuto che si lega ai rapporti di lavoro “a tempo pieno” ed a “tempo parziale” (Corte dei Conti, sez. Umbria, del. n. 124/2013 e n. 28/2018; Campania, del. n. 158/2018; Corte di Cassazione, sentenza n. 7054/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 161 -18

 


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