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Umbria, del. n. 28 – Scorrimento graduatorie preesistenti: vincoli e limiti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di coprire posti a tempo pieno della dotazione organica 2017, utilizzando graduatorie approvate nel 2012 “per la copertura di posti a tempo parziale [di] vari profili”.

I magistrati contabili dell’Umbria con la deliberazione 28/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno ribadito che le graduatorie non sono utilizzabili per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati (ex articolo 91, comma 4, del Tuel).

Tale principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli enti locali, è finalizzato ad escludere modifiche di organico per favorire candidati già noti.

Per i posti preesistenti alle graduatorie, invece, rientra nei poteri discrezionali dell’amministrazione, ed è oggetto di “riserva amministrativa”, l’utilizzazione delle graduatorie già approvate (ed ancora valide), in alternativa al bando di un nuovo concorso (Ad. Pl. Cons. Sta. n. 14/2011).

La scelta in concreto operata, ovviamente, va espressa mediante atti adeguatamente motivati, tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei.

Nello specifico l’amministrazione, al fine di non compromettere la intrinseca ragionevolezza della scelta operata, deve valutare, secondo gli orientamenti del Giudice Amministrativo:

  • l’esigenza di stabilizzazione del personale precario;
  • l’eventuale sopravvenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione
  • l’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e le eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria
  • le peculiari caratteristiche sostanziali dei posti da coprire con lo scorrimento, rispetto a “quelli indicati nelle precedenti procedure” concorsuali

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 28 -18


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