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Umbria, deliberazione n. 124 – Utilizzo graduatorie di concorsi pubblici di altre p.a.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, previo formale accordo in tal senso, la graduatoria ancora valida di altro comune per un’assunzione part-time a tempo indeterminato.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 124/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, ha stabilito che “le amministrazioni pubbliche […] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

Ai fini della legittimità dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, è stata evidenziata la necessita della realizzazione dell’accordo:

a) “prima dell’indizione della procedura concorsuale”: al fine di evitare richieste nominative di canditati inserite nelle predette graduatorie e per dare la possibilità a tutti i cittadini di poter partecipare [al concorso] sapendo, sin dalla pubblicazione del bando, il numero complessivo dei posti messi a concorso e presso quali enti potrebbero essere chiamati a ricoprirli (parere 25/2009 della Regione Piemonte – Settore Autonomie Locali);

b) “prima della formale approvazione della graduatoria”: al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono sovrintendere a tutto l’operato delle pubbliche amministrazioni” (pareri del Ministero dell’Interno, nota n. 15700 5A3 0014127 e nota n. 15700 5A3 0004435).

Tale orientamento restrittivo non ha escluso che accordi possano intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria, ma ha sottolineato che “preferibilmente” dovrebbero essere sottoscritti prima (vedi il già richiamato orientamento del Ministero dell’Interno).

Al contrario, secondo i magistrati contabili, la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o, addirittura, alla “indizione della procedura concorsuale”.

Pertanto, ciò che rileva ai fini della corretta applicazione delle disposizioni, non è tanto (e solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri enti, tale da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e la violazione delle regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici.

La graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata.

Nel caso di specie, l’ente intenderebbe procedere ad un’assunzione part-time utilizzando una graduatoria che prevede assunzione a tempo pieno.

Secondo i magistrati contabili, le fattispecie sono diverse e questo incide anche sulla potenziale partecipazione al concorso (della cui graduatorie ci si intende avvalere), non potendosi aprioristicamente escludere un maggior numero di candidati in presenza di una copertura anche part-time dei posti banditi.

Pertanto, questa condizione costituisce un ostacolo alla corretta applicazione dell’art. 9, comma 1, della legge 3/2003, come integrato dall’art. 3, comma 61, della legge 350/2003, in relazione alle disposizioni dell’art. 97, comma 3, della Carta Costituzionale.

 


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