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Legge stabilità 2016: le novità per gli enti locali e gli organismi partecipati


Comma 737 – Oneri

Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001 possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Comma 738 – Anticipazione di tesoreria

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2016 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle p.a.

Comma 739 – Imposta sulla pubblicità e sulle affissioni

Tale disposizione reca una norma di interpretazione autentica relativamente all’abrogazione, operata dall’articolo 23, comma 7, del d.l. 83/2012, della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Viene chiarito che tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice (26 giugno 2012)

Comma 754 – Province e Città metropolitane: contributo per viabilità ed edilizia scolastica

La disposizione in commento ha previsto lo stanziamento di un contributo a favore di province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario finalizzato a interventi di viabilità ed edilizia scolastica, così ripartito:

–        495 milioni di euro nel 2016, di cui 245 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro delle Citta Metropolitane;

–        470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, di cui 220 milioni di euro annui a favore delle province e 250 milioni di euro annui delle Citta Metropolitane;

–        400 milioni di euro a decorrere dal 2021, di cui 150 milioni di euro annui a favore delle province e 250 milioni di euro annui delle Citta Metropolitane.

I criteri di riparto del contributo saranno definiti con decreto del ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2016, tenendo conto degli impegni assunti nell’ultimo triennio con riferimento agli interventi di viabilità ed edilizia scolastica.

Comma 755 – Riduzione Contributo conto interessi

La disposizione ha previsto la riduzione dell’ammontare del sostegno all’accensione di mutui degli enti locali prevista dall’articolo 1, comma 540 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

L’importo del contributo statale in conto interessi è stato ridotto a 30 milioni di euro annui e da utilizzare esclusivamente per operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorra dal 2016.

Commi 756/757 – Bilancio Province – Città Metropolitane

Le Province e le Città metropolitane, anche per l’anno 2016, possono predisporre bilanci solo annuali (anziché almeno triennali, come previsto dalle regole dell’armonizzazione contabile) applicando anche l’avanzo libero e destinato per il mantenimento degli equilibri finanziari.

L’esercizio provvisorio delle Province e Città metropolitane deve comunque basarsi sul bilancio riclassificato in base all’armonizzazione (allegato 9 al d.lgs. 118/2011).

Comma 758 – Equilibrio bilanci Province – Città Metropolitane.

Per garantire l’equilibrio dei bilanci degli enti di area vasta, le regioni possono svincolare i trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti dalle regioni, qualora queste ultime operino lo svincolo di tali somme nel rispetto delle modalità condivise in sede di Conferenza unificata.

Le quote così svincolate sono applicate al bilancio di previsione 2016, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015.

Infine, per la medesima finalità, è consentito il rifinanziamento, a valere sui bilanci delle regioni, delle somme in questione anche per gli anni successivi al 2015.

Comma 759 – Rinegoziazione mutui Province – Città Metropolitane.

La diposizione in commento ha prorogato al 2016 la possibilità per le province e le Città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza che non siano stati trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in caso di esercizio provvisorio (articolo 1, comma 430, della legge 190/2014 – legge di stabilità 2015).

Gli eventuali risparmi di rata realizzati in virtù della rinegoziazione, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

Comma 904 – Limite utilizzo contanti p.a.

La disposizione in commento mantiene fermo per tutte le p.a. l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a 1000 euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici.


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