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Legge stabilità 2016: le novità per gli enti locali e gli organismi partecipati


In caso di mancato conseguimento del saldo, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a)   l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;

b)   l’ente non può impegnare spese correnti;

c)    l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d)   l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e)    l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.

Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni sopra indicate si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.

La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento.

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.

Gli enti sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole del saldo di bilancio sono nulli.

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole del saldo è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi sono acquisiti al bilancio dell’ente.

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.

Ai fini della rideterminazione degli obiettivi, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all’Anci e all’Upi entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.

Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo.

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale.

Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.

La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale.

Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo, possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell’esercizio in corso.

Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.

Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l’obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l’obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.

La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, potrà proporre adeguate misure di contenimento della predetta spesa.


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