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Legge stabilità 2016: le novità per gli enti locali e gli organismi partecipati


Comma 707/734 – Saldo e pareggio di bilancio

Dal 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni sul patto di stabilità.

Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

Dal 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di bilancio.

A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Per il 2016, nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L’esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro.

A tal fine gli enti locali dovranno comunicare entro il termine perentorio del 1º marzo, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio;

b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui al d.l. 104/2013;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati, entro il 15 aprile 2016.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l’arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione.

Gli enti locali che hanno conseguito l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Per il 2016, nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L’esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.

A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere tali interventi.

Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati entro il 15 aprile 2016.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

L’Inail nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili destina ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree di intervento.

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell’INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell’intervento oggetto del concorso.

Gli enti dovranno trasmettere al Mef le informazioni riguardanti le risultanze del saldo con tempi e modalità definiti con d.m.

Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Mef una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applica la sanzione indicata nella successiva lett. e).

Decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano le sanzioni previste nelle successive lett. e) e f).

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, la Ragioneria generale dello Stato provvederà a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell’interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, gli enti non potranno trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.


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