Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere l’incentivo di progettazione alle attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, susseguenti ad una preventiva attività di progettazione.
I magistrati contabili dell’Emilia, con le deliberazioni n. 155 e 156 del 2015, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 17 dicembre, hanno ricordato che la nuova formulazione del comma 7-ter dell’articolo 93 d.lgs. 163/2006 esclude espressamente il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione per le attività di manutenzione.
Sull’interpretazione di tale disposizione l’orientamento della magistratura contabile non è uniforme.
Secondo un orientamento l’incentivo alla progettazione può essere riconosciuto per le attività di manutenzione straordinaria, purchè si sia resa necessaria una preventiva attività di progettazione (sez. Lombardia, del. n. 351/2015).
Secondo il contrapposto orientamento, l’interpretazione letterale della norma porta a sostenere che ogni tipologia di attività manutentiva, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione, non possa essere remunerata con l’incentivo ex art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006 (Sez. Toscana, del. n. 490/2015; sez. Umbria, del. n. 71/2015, sez. Liguria, del. n. 60/2014).
Ravvisata la necessità di un indirizzo interpretativo univoco in materia, i magistrati contabili hanno rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, affinché sia valutata la possibilità di deferire la questione di massima alla sezione autonomie o alle sezioni riunite
Leggi le deliberazioni
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 155-15
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 156-15