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Umbria, del. n. 71 – Manutenzione straordinaria: niente incentivi


Un sindaco ha chiesto se l’attività di manutenzione straordinaria rientri fra quelle “manutentive” escluse dall’incentivazione del fondo ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 93 del d.lgs. 163/2006.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 71/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 luglio, privilegiando un’interpretazione letterale della norma (la quale esclude espressamente dall’incentivo in argomento “le attività manutentive”), hanno escluso la riconoscibilità, per il futuro, dell’incentivo di progettazione all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, e ciò a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione (in tal senso sez. Lombardia, del. 300/2014; Sez. Toscana, del. 237/2014; sez. Emilia-Romagna, del. 183/2014; Sez. Liguria, del. 60/2014).

Anche i magistrati umbri, pertanto, non condividono l’opposta posizione della Sezione regionale Marche che, confermando l’orientamento interpretativo formatosi sulla precedente formulazione dell’articolo 92 del codice dei contratti pubblici, ha ritenuto remunerabili con l’incentivo le attività di manutenzione straordinaria (Sez. Marche, del. 141/2014).

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Contr. Umbria del. n. 71-15

 


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