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Liguria, deliberazione n. 60 – Manutenzione ordinaria e incentivo


Un sindaco ha chiesto se l’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, d.lgs. 163/2006 possa essere riconosciuto anche in relazione a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la realizzazione di opere pubbliche alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione e che comportano l’allestimento di cantieri edili o stradali nonché l’affidamento di incarichi procedurali/esecutivi di responsabilità.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 60/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre, hanno evidenziato che la disposizione è stata recentemente abrogata dal d.l. 90/2014.

La disciplina relativa alla incentivazione della progettazione interna è stata oggetto di riconsiderazione ad opera dell’articolo 13-bis, del d.l. 90/2014, che ha a tal fine inserito all’articolo 93 del codice appalti i nuovi commi 7-bis e 7-ter.

La nuova disciplina, che non interviene a titolo di interpretazione autentica della precedente, non ha effetto retroattivo e pertanto non si applica alle attività compiute in vigenza della disposizione oggi soppressa.

Secondo i magistrati contabili gli spazi per il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione in caso di attività manutentive sono in concreto alquanto ristretti, specialmente per quanto concerne la manutenzione ordinaria che, infatti, in diverse pronunce è esclusa tout court dal novero dei lavori incentivabili.

A questo proposito, la nuova disciplina introdotta dal d.l. 90/2014 esclude espressamente le attività manutentive dalle opere che i regolamenti degli enti possono considerare ai fini del riparto del fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006).

 


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