Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. n. 490 – Incentivi alla progettazione: limite massimo erogabile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della nuova disciplina sul c.d. “incentivo alla progettazione”.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 490/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno ribadito che la nuova disciplina introdotta dal d.l. 90/2014 preclude espressamente la riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione.

Una delle novità introdotte è quella riguardante il metodo di calcolo dell’ammontare massimo dell’incentivo attribuibile ad uno stesso dipendente, non più con riferimento al singolo incentivo, che secondo il vecchio sistema (comma 5, dell’art. 92 ora abrogato dall’art. 13 bis del d.l. 90/2014) non poteva superare l’importo del rispettivo trattamento economico annuo lordo, ma con riferimento ad un tetto complessivo annuo, che somma tutti gli incentivi attribuiti ad uno stesso dipendente nel corso dell’anno anche da diverse amministrazioni e che, complessivamente, non deve superare il 50% del trattamento economico annuo lordo di quel dipendente.

Secondo i magistrati contabili, al fine di individuare l’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite massimo per l’erogazione degli incentivi al singolo dipendente, deve farsi riferimento al momento della corresponsione degli stessi e, quindi, alla fase del pagamento, in quanto l’art. 93, comma 7-ter, del Codice degli appalti prevede (“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno”) che si debba avere riguardo al momento dell’erogazione del riconoscimento incentivante (Sez. autonomie n. 11/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 490-15

 


Richiedi informazioni