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Puglia, del. n. 233 – Affidamento all’esterno dell’attività progettuale: presupposti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina del fondo per la progettazione e l’innovazione, scaturita dalle modifiche apportate dal d.l. 90/2014.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 233/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre, hanno evidenziato che il legislatore ha individuato alcune regole generali per la ripartizione dell’incentivo in discorso, rimettendone la disciplina concreta (“modalità e criteri”) ad un atto regolamentare interno alla singola amministrazione, assunto previa contrattazione decentrata (Sez. Lombardia, del n. 246/2014; Sez. Piemonte, del. n. 17/2015).

In particolare, il dato letterale della nuova disciplina, contrariamente al previgente articolo 92, comma 5, espressamente esclude “le attività manutentive” dal riparto delle risorse del fondo.

Secondo i magistrati contabili, le “attività manutentive” escluse dall’articolo 93, comma 7 ter, del d.lgs. 163/2006 dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l’innovazione comprendono anche le attività di manutenzione straordinaria (Sez. Umbria, del. n. 71/ 2015)

Inoltre, come evidenziato fai magistrati contabili, la normativa vigente non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di tutta l’attività progettuale, purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni (Sez. Lombardia, del. n. 247/2014).

Pertanto, anche nel caso di affidamento all’esterno dell’attività di progettazione è possibile riconoscere l’incentivo a favore del Rup (soggetto rientrante nell’elencazione tassativa dell’articolo 93), previo positivo accertamento dell’attività concretamente svolta, oltre che dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

In caso di affidamento all’esterno di prestazioni, tuttavia, è compito del responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità, accertare e certificare la sussistenza dei presupposti dell’esternalizzazione enunciati dall’articolo 90, comma 6, del d.lgs 163/2006 (carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale, necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di particolari competenze).

Il ricorso all’esterno per le prestazioni di progettazione, quindi, può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente indicate, previa valutazione, per ciascuna di esse, dell’impossibilità di utilizzare le professionalità interne (articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001).

Pertanto, in caso di esternalizzazione dell’intera attività di progettazione, è necessario che il responsabile indichi adeguatamente la sussistenza di tali presupposti.

Si segnala in ns. seminario di studi in materia di personale in programma a Firenze il 12 febbraio 2015.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 233-15

 


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