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Piemonte, deliberazione n. 17 – Regolamento incentivo alla progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della nuova disciplina sugli incentivi alla progettazione interna introdotta dal d.l. 90/2014, in particolare sulla possibilità di dare corso alla liquidazione di quote del fondo a favore del Rup e dei progettisti dipendenti dell’ente nel caso di progettazione parzialmente affidata all’esterno.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 17/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 febbraio, hanno ricordato che la nuova disciplina legislativa individua alcune regole generali per la ripartizione dell’incentivo, rimettendone la disciplina concreta (“modalità e criteri”) ad un atto regolamentare interno alla singola amministrazione, assunto previa contrattazione decentrata.

In particolare, il regolamento interno deve rispettare le seguenti condizioni:

  • erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi);
  • puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, responsabili della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e ragionevolezza;
  • devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione. Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione;
  • devoluzione in economia delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell’accertamento di esecuzione dell’opera in conformità ai tempi ed ai costi prestabiliti (novità discendente dal predetto articolo 93, comma 7 ter).

La corresponsione dell’incentivo deve essere disposta dopo l’accertamento positivo delle attività svolte e il regolamento deve stabilire altresì “i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la normativa vigente non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di tutta l’attività progettuale (redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione), purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni.

Pertanto, spetterà al regolamento stabilire, nel caso in cui una o più fasi della progettazione sia affidata a soggetti esterni all’ente, la gradazione proporzionale dell’entità degli incentivi.


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