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Lombardia, deliberazione n. 237 – Consolidamento spesa di personale dei consorzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere, dal consolidamento delle spese di personale, un consorzio titolare di affidamento diretto e svolgente funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale avente carattere non industriale, né commerciale.

Nello specifico, l’ente ha chiesto se la spesa di personale delle società partecipate – a totale partecipazione o con partecipazioni di controllo e titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara – dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni o di altri organismi strumentali debba essere consolidata con quella del comune ai fini del rispetto, da parte di quest’ultimo, sia dell’obiettivo di contenimento della spesa storica, posto dall’art. art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, che dell’equilibrato rapporto con la spesa corrente, ancorché non vi sia personale delle predette società che vanti titolarità di rapporto di pubblico impiego.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 237/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno evidenziato, in primo luogo, che l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 è stato abrogato dall’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014.

Ai fini del contenimento della spesa per il personale, la base di calcolo, sostenuta da ciascun ente locale, deve tenere conto dei vari sistemi organizzativi nei quali si articola l’amministrazione pubblica.

Unica eccezione riguarda la spesa di personale della società in house, che non deve essere ricompresa nella determinazione della spesa dell’ente locale di riferimento, rilevante ai fini del limite di cui all’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 (in tal senso, corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 76/2014 e 447/2013, nonché Sez. Riunite 26/2012).

Come ribadito dai magistrati contabili, l’elemento che determina la necessità del consolidamento delle spese di personale sostenute dal soggetto partecipato dall’ente locale con quelle da quest’ultimo sostenute è individuabile nel rapporto di stretta strumentalità (che, in alcuni casi, può assimilarsi a quello di immedesimazione organica) che lega il comune e il soggetto partecipato.

Tale principio, pertanto, trova piena vigenza in relazione alle spese di personale dell’azienda speciale (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 449/2013 e 539/2013).

Uguale conclusione non può che estendersi ai consorzi.

Pertanto, secondo la corte dei conti, la spesa di personale dei consorzi deve essere consolidata con quella del comune ai fini del rispetto, da parte di quest’ultimo, dell’obiettivo di contenimento della spesa storica, posto dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 116/2013).

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” in programma da ottobre a dicembre 2014 a Firenze.

 


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