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Lombardia, deliberazione n. 449 – Spesa personale azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle spese di personale a carico di un’azienda speciale che gestisce le farmacie comunali.

L’ente ha premesso di volere aprire una seconda farmacia.

Sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni ricevute dal cda dell’azienda speciale, al fine di massimizzare i risultati gestionali e garantire lo svolgimento di un servizio a favore della cittadinanza, vorrebbe che il direttore della nuova farmacia fosse un dipendente dell’azienda speciale, con il rapporto di lavoro contrattualmente previsto per tale settore di attività.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile derogare all’obbligo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 449/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno chiarito che “l’ampliamento dei servizi resi non può costituire il presupposto per derogare ai vincoli in tema di riduzione della spesa di personale e ai limiti assunzionali imposti ai comuni sottoposti al Patto di stabilità ai sensi dell’art.1 commi 557, 557 bis e ter legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Ne consegue che l’assunzione di un nuovo servizio pubblico (quale l’istituzione di un’ulteriore sede farmaceutica) non può condurre al superamento dei vincoli percentuali e dei tetti di spesa imposti dalla legislazione finanziaria alle spese di personale sostenute dall’ente locale e dagli organismi partecipati.

Secondo i magistrati contabili, il rapporto di immedesimazione organica e funzionale fra comune e propria azienda speciale implica la vigenza del principio di consolidamento delle spese di personale assunto dall’azienda medesima, ad onere dell’ente locale di riferimento.

Per espressa previsione di legge, le aziende speciali che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi, scolastici e dell’infanzia, culturali e farmacie sono escluse dai vincoli di soggezione al patto di stabilità, dal divieto e dai limiti alle assunzioni di personale, dal contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria.

Secondo i magistrati contabili, siffatte esclusioni non prevedono per le aziende speciali la neutralità dei tetti di spesa prescritti dall’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Ne consegue che per esse vige il principio del consolidamento in capo all’ente locale di riferimento per quel che concerne la spesa di personale alle dipendenze dell’ente strumentale.

E’ necessario ricordare che il principio del consolidamento delle spese di personale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 76, comma del d.l. 112/2008, come chiarito anche dalla stessa Corte dei Conti sez. contr. della Lombardia, con la del. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 479/2011, oltre che dalla Corte dei Conti sez. Autonomie controllo, con la del. 14/2011, riguarda esclusivamente le società di capitali.

 


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