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Lombardia, deliberazione n. 116 – Consorzio servizi socio-assistenziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti di spesa per il personale ed alle assunzioni da parte di un consorzio di enti locali.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile trasformare un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, dal momento che il Consorzio non è soggetto al patto di stabilità.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 116/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno chiarito che, nel caso di specie, trattandosi di un consorzio gestore di un centro per disabili, risulta integrata l’eccezione prevista dall’articolo 114 comma 5 bis del Tuel, che esonera dall’osservanza dei divieti e limitazioni alle assunzioni di personale, poste in capo all’Ente locale costituente o aderente, le “aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie”.

Secondo i magistrati contabili, l’ente ai fini del rispetto del tetto di spesa e del rapporto spesa per il personale/spesa corrente, dovrà considerare anche le spese sostenute per suo conto, e nei limiti della sua quota, dal consorzio.

Tale vincolo, secondo i magistrati contabili, sussiste anche in assenza della concreta operatività dell’obbligo del patto di stabilità in capo ai consorzi che gestiscono servizi sociali.

Tuttavia, l’ente dovrà, prima di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, verificare le azioni da intraprendere al fine di rispettare, entro il 31 dicembre 2013, il vincolo posto dall’articolo 14 commi 27 e ss. della legge 122/2010, che impone ai comuni sotto i 5.000 abitanti di esercitare tutte le funzioni fondamentali, fra cui i servizi socio-assistenziali, a mezzo di unioni o convenzioni, escludendo il modello del consorzio.

 


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