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Lombardia, deliberazione n. 76 – Reintegro ex dipendenti comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di reintegrare nell’organico dell’ente locale ex dipendenti comunali, precedentemente trasferiti ad organismi da esso direttamente controllati, a seguito della messa in liquidazione degli stessi e conseguente riassunzione in proprio dei servizi esternalizzati.

L’ente ha premesso di aver costituito una società alla quale ha demandato la gestione del patrimonio pubblico, trasferendo ad essa beni e personale, nonché di aver costituito una fondazione alla quale ha demandato lo gestione della Biblioteca Civica, parimenti trasferendo il patrimonio e il personale.

Al momento dell’esternalizzazione, l’ente ha sottoscritto un accordo con il personale trasferito presso detti organismi e le organizzazioni sindacali, recante la previsione del reintegro nell’organico dell’ente medesimo dei soli lavoratori ex dipendenti comunali in ipotesi di reinternalizzazione dei servizi.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 76/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno evidenziato che la riassunzione dei dipendenti, in presenza di un accordo sottoscritto dall’ente locale, dalla società e dalle organizzazioni sindacali, è possibile solo per gli ex dipendenti comunali a condizione che:

– i servizi vengano reinternalizzati;

– persista una carenza nell’organico dell’ente locale dei posti del personale trasferito oppure, qualora al momento della esternalizzazione l’organico fosse stato ridotto, sia possibile la riespansione dello stesso in conseguenza della reinternalizzazione dei servizi

oltre a tali presupposti si aggiungono i rigidi vincoli di finanza pubblica in materia di spese per il personale degli enti locali.

In particolare, l’ente soggiace ai vincoli per nuove assunzioni e alle limitazioni sul c.d. turn over. Sulle modalità di applicazione del turn over, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 impone il consolidamento della spesa per il personale tra l’ente locale e la società (titolare di affidamenti diretti di servizi senza gara o strumentale o che eroga servizi pubblici a rilevanza non economica) o tra l’ente locale e l’organismo partecipato che ha la natura giuridica di azienda speciale o istituzione.

Pertanto l’ente, al fine di verificare che non si trovi nel divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni, dovrà calcolare il rapporto tra la spesa per il personale e quella di parte corrente consolidando le spese dell’ente medesimo con quelle dell’organismo partecipato.

Solo se all’esito di questo consolidamento il rapporto in discorso è inferiore al 50%, sussiste una “capacità assunzionale” dell’ente ma questa è limitata al 40% della spesa per le cessazioni avvenute nell’anno precedente (limite al c.d. turn over).

I magistrati contabili hanno escluso che il passaggio dalla società all’ente possa configurarsi come mobilità.

Infatti, la legge di stabilità per l’anno 2014, al comma 563 dell’articolo 1, esclude espressamente che possa essere attuata la mobilità tra le società e le p.a. socie.

Sempre in merito ai vincoli in materia di spese di personale, i magistrati contabili hanno chiarito che le spese per il personale sostenute dalla società in house in relazione alla gestione del servizio da reinternalizzare non devono essere ricomprese nella determinazione della spesa dell’ente locale di riferimento, rilevante ai fini del limite di cui all’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

Infatti, il principio del consolidamento, recepito dal legislatore con l’articolo 20, comma 9, del d.l. 111/2011 ai fini del rapporto spesa corrente- spesa di personale, non è stato previsto per la spesa storica rilevanti ai fini dell’articolo 1, comma 557, legge n. 296/2006.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari  “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III.

 


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