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Lombardia, deliberazione n. 447 – Spesa personale società in house “pluri-partecipata”


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alle politiche assunzionali e di contenimento delle dinamiche retributive di una società in house partecipata da più comuni, alcuni dei quali non hanno rispettato il patto di stabilità

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 447/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno ricordato che secondo l’articolo 3-bis della legge 148/2011 la società in house può acquisire personale se e in quanto il comune partecipante non sia incorso in violazioni sanzionate con il divieto di assunzioni (in particolare, avendo rispettato gli obblighi posti dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, tesi alla riduzione progressiva della spesa, e gli obiettivi posti dal patto di stabilità, sanzionati con il divieto di assunzione dall’art. 76 comma 4 del d.l. 112/2008).

Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità dell’ente socio, la società partecipata è tenuta a rispettare il divieto di assunzione di personale derivante dall’articolo 76 comma 4 del d.l. 112/2008.

Tuttavia, tale disposizione risulta strutturata per l’ipotesi della società “unipersonale”, senza prendere in considerazione la fattispecie della partecipazione di più enti pubblici al capitale sociale.

In presenza di una società in house partecipata da due comuni, uno dei quali non rispettoso del patto di stabilità, mentre l’altro sia in regola con le normative facoltizzanti l’assunzione di personale, si avrebbe una situazione di contrasto tra divieto e facoltà.

Secondo i magistrati contabili, non risulta applicabile il criterio “pro quota” e occorrerà verificare in concreto quale ente esercita effettivamente il controllo analogo congiunto.

Solo la situazione del comuni socio che esercita tale controllo si rifletterà sulla partecipata.

Di contro, secondo la Corte dei Conti, sarà irrilevante la posizione di un ente che non esercita un controllo effettivo sulla società.

I magistrati contabili della Lombardia hanno, inoltre, chiarito che:

 la spesa di personale della società in house non deve essere presa come base di calcolo ai fini della riduzione della spesa storica ai sensi dell’articolo 1, comma 557, legge n. 296/2006;

 non esiste in capo al comune socio l’obbligo di consolidamento e non esiste per la società partecipata l’obbligo di rispettare la previsione del comma 557, che ha come unici destinatari le autonomie regionali e locali;

 alle società in house non può estendersi l’eccezione prevista dall’articolo 114, comma 5-bis, Tuel per le farmacie gestite da aziende speciali e il servizio di farmacia comunale non può essere ricondotto alla definizione di “settore sociale” di cui all’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008. A tal proposito, si segnala un’interpretazione difforme sostenuta dalla Corte dei Conti, sez. contr. della Liguria, con la del. 11/2013;

 alle società in house non si applica l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, non trattandosi, da un lato, di un limite alle assunzioni e, dall’altro, costituendo un vincolo specifico per cui non opera l’obbligo del consolidamento.

 


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