Archivio del 2012

Rinnovo tacito dei contratti: il divieto è un principio generale che prevale sulle altre disposizioni dell’ordinamento

Pubblicato il 17 maggio 2012

Tar Liguria, sez. II, sentenza n. 430/12

 
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. è espressione di un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE.

Questo è quanto ha affermato il Tar Liguria nella sentenza n. 430/12, a cui era stato richiesto il parziale annullamento di alcuni provvedimenti emanati dalla ASL concernenti la proroga di contratti, fino ad espletamento delle procedure per l’affidamento di alcuni servizi di manutenzione e gestione di immobili.

I Giudici amministrativi hanno evidenziato che il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, sancito dall’art. 23 della Legge n. 62/05, costituisce principio generale e preclusivo da ritenersi prevalente rispetto ad altre eventuali contrarie disposizioni dell’Ordinamento.

Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui una proroga sia prevista nella lex specialis.

In tal caso, infatti, l’Amministrazione potrebbe consentire una limitata deroga al principio del divieto di rinnovo, purché si impegni a fornire, a riguardo, una puntuale motivazione che renda evidente le logiche che hanno spinto la P.A. a discostarsi e a disattendere il principio generale.

La proroga potrà essere ammessa, senza necessità di particolari motivazioni delle ragioni, limitatamente al periodo necessario per l’espletamento della gara ed unicamente laddove essa sia finalizzata ad assicurare la continuità del servizio.

Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A., anche se posto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici, comprese le concessioni di servizi pubblici.

Gli adempimenti di competenza delle Asp

Pubblicato il 14 maggio 2012

Seminario di studi
Firenze – Asp Montedomini
8 giugno 2012

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Incarichi dirigenziali: la P.A. è obbligata ad adottare procedure comparative

Pubblicato il 8 maggio 2012

Costituisce inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile, la decisione dell’Amministrazione di affidare un incarico dirigenziale senza aver fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei candidati.

Gli atti di conferimento di tali incarichi rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ma le norme contenute nel Dlgs. n. 165/01 (art. 19, comma 1) obbligano la P.A., datrice di lavoro, al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Tali disposizioni impongono quindi alla P.A. di dover effettuare valutazioni anche comparative, di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e di esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5369 del 4 aprile 2012.

Semplificazione: forniti chiarimenti dall’Inps riguardo ai pagamenti in contanti o con assegni

Pubblicato il 8 maggio 2012

L’Inps, con il messaggio n. 7073/12, ha fornito chiarimenti in merito al divieto di pagamenti in contanti o assegni di somme in favore dell’Istituto in vigore del 1° maggio 2012.

Si ricorda infatti che l’art. 16, comma 7, del Dl. N. 5/12, convertito con L. n. 35/12 ha stabilito che a partire dal 1° maggio 2012 i pagamenti presso le sedi dell’Inps possono essere effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronico, bancario o postale.

Tale disposizione è in linea con altre emanate dal Governo, aventi il fine di contrastare l’utilizzo dei contanti e degli assegni per i pagamenti alle PA.
Il messaggio in commento ha sancito che i pagamenti all’Inps, che non sono effettuati tramite F24, MAV, RID, POS virtuale, Reti Amiche, dovranno realizzarsi esclusivamente tramite bonifico sul c/c bancario o postale.

Dal 1° maggio è esclusa, infatti, per l’Inps la possibilità di ricevere somme in contati per qualsiasi importo.

Il messaggio, inoltre, ha invitato tutte le sedi regionali a segnalare agli uffici appositi della direzione Centrale qualsiasi tipo di anomalia nell’applicazione di tale vincolo.

Tempo determinato: per le S.R. è possibile derogare al limite del 50%

Pubblicato il 3 maggio 2012

Corte de conti, Sezioni Riunite Controllo, Deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012
di Federica Caponi

 

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha fornito alcuni chiarimenti in materia di assunzioni a tempo determinato e ai limiti posti dal comma 28 dell’art. 9 del Dl. n. 78/10. Leggi il resto di questo articolo »