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Sicilia, deliberazione n. 88 – Miglioramento dell’efficienza e risorse incentivanti


Un Sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se le risorse relative al piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale possa derogare i limiti imposti dal citato articolo 9, comma 2-bis.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 88/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, confermando l’orientamento espresso dalla Ragioneria generale dello Stato con circolari n. 12/2011 e n. 16/2012, hanno ribadito che “nel predetto limite quantitativo non vadano computate le risorse destinate agli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di “conto terzi”, da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione.

Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997”.

Secondo i magistrati, pertanto, le somme connesse al miglioramento dell’efficienza dei servizi, in quanto relative ad un emolumento di natura indennitaria sia pur incentivante, rientrano nel limiti di cui all’articolo 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010.

 


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